R.S.P.P. – A.S.P.P. (RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA) (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

R.S.P.P. – A.S.P.P.

(RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA)

(D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) REQUISITI – COMPITI – RESPONSABILITA’

Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) redatto in attuazione

dell’art. 1 della Legge n° 123 del 3/08/2007, contiene disposizioni per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e si applica (ai sensi dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. 81/08) a tutti i settori di attività, privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, in cui sia presente un lavoratore dipendente o un lavoratore ad esso assimilabile.

Al Datore di Lavoro (ai sensi del D.Lgs 81/08 e smm.ii.), è demandato, l’obbligo esclusivo della Valutazione dei Rischi sui Luoghi di Lavoro, ed al fine di adempiere a detti obblighi (ai sensi dell’Art. 31), compete l’attivazione del Servizio di Prevenzione e Protezione inteso (ai sensi dell’art. 2, lett. l)), quale “Insieme delle Persone, Sistemi e Mezzi Interni o Esterni all’Azienda, finalizzati all’Attività di Prevenzione e Protezione dei Rischi Professionali per i Lavoratori”.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, (ai sensi dell’Art. 31), si compone rispettivamente:

  • del R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), designato dal Datore di Lavoro;

  • del A.S.P.P. (Addetto Servizio di Prevenzione e Protezione) con funzioni di Collaboratore.

Il R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), rappresenta il Professionista in possesso di Capacità e di Requisiti Professionali (di cui all’Art. 32), designato dal Datore di Lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi.

Il R.S.P.P., trasmette al Datore di Lavoro, le competenze tecniche ed organizzative necessarie a garantire la predisposizione di tutte le misure idonee per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, senza obblighi di controllo sulle effettive applicazioni delle stesse, in quanto non titolare della posizione di garanzia che la normativa riserva in capo esclusivo solo al Datore di Lavoro.

Il R.S.P.P., come affermato dalla Cassazione “è un Consulente del Datore di Lavoro” le cui competenze Tecniche, costituiscono supporto allo stesso ai fini di effettuare la Valutazione e l’Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), contenenti le misure di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori sui luoghi di Lavoro.

REQUISITI

Le Capacità ed i Requisiti Professionali del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione – R.S.P.P. ed A.S.P.P.) interni o esterni all’Azienda, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sui Luoghi di Lavoro e relativi alle attività lavorative, riscontrabili mediante il possesso dei Requisiti Professionali Minimi di cui all’Art. 32 del D.Lgs. 81/08 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione Interni ed Esterni).

Il Ruolo di R.S.P.P., può essere svolto rispettivamente:

1)- Direttamente quale Datore di Lavoro, può svolgere direttamente i compiti propri del R.S.P.P., di Primo Soccorso e di Prevenzione Incendi, dandone preventiva informazione al R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), nei seguenti casi (Allegato II):

  • Aziende Artigiane ed industriali fini a 30 Lavoratori;

  • Aziende Agricole e Zootecniche fino a 30 Lavoratori;

  • Aziende di Pesca fino a 20 Lavoratori;

  • Altre Aziende fino a 200 Lavoratori.

Il Datore di Lavoro, per ricoprire il ruolo di R.S.P.P., deve frequentare specifici Corsi di formazione (di durata da un minimo di 16 ore ad un max di 48 ore) e di aggiornamenti richiesti, i cui contenuti sono stabiliti dall’Accordo stato Regioni/Province Autonome del 21/12/2011.

Il Datore di Lavoro, per svolgere direttamente i compiti di Addetto al primo Soccorso e quello di Addetto alla Prevenzione Incendi, deve frequentare i Corsi di Formazione di cui agli Artt. 45 e 46 (del D.Lgs. 81/08).

Ai sensi dell’art. 34 (D.Lgs. 91/08), il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di R.S.P.P., deve essere dotato di un Attestato di Frequenza di apposito Corso di Formazione ( soggetto ad aggiornamento periodico) della durata minima di 12 ore e massima di 48 ore, adeguato alla natura dei rischi previsti sul luogo di lavoro e relativo alle attività lavorative, come stabilito all’Accordo Stato/Regioni/Province Autonome del 07/07/2016.

2)- Attraverso Uno o Più Dipendenti, nominati dal Datore di Lavoro, ed in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nell’art. 32 (D.Lgs. 81/08), obbligatorio per le attività di cui all’art. 31, comma 6

– D.Lgs. 81/08);

3)- Attraverso un Soggetto Esterno all’Azienda, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali specificati nell’art. 32, obbligatorio in assenza di dipendenti privi dei requisiti professionali di cui sopra.

A seguito dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome del 07/07/2016, il Conseguimento del relativo Attestato con Verifica dell’Apprendimento, relativo alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P., avviene attraverso la Frequenza di Tre Distinti Moduli, costituiti rispettivamente da:

-MODULO “A”definito modulo Base, della durata di 28 ore e comune a tutte le figure a prescindere dal settore di operatività;

– MODULO “B”comune ad R.S.P.P. ed A.S.P.P., della durata variabile da 12 a 68 ore in funzione del settore di operatività (definiti in base ai Codici ATECO/2002). Detto modulo richiede di un aggiornamento periodico variabile, il cui periodo temporale è funzione del ruolo (R.S.P.P./A.S.P.P.) e dal settore merceologico.

-MODULO “C”- riservato ai soli R.S.P.P. , della durata di 24 ore, costituisce credito formativo permanente ed è indipendente del settore specifico di impiego.

In virtù dell’art. 32, comma 5 (D.Lgs. 81/08), sono esonerati dalla frequenza dei Moduli “A” e “B” rispettivamente:

1)- Soggetti in Possesso di Laurea Classi L7; L8; L9; L17; L23 e Laurea Magistrale LM26, di cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca del 16/03/2007, pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 155 del 06/07/2007);

2)- Soggetti in Possesso di Laurea Classi 4: 8; 9; 10; di cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 04/08/2000, pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 245 del 04/08/2000);

3)- Soggetti in Possesso di Laurea Classe 4; di cui al D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, del 02/04/2001, pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 128 del 05/06/2001).

A seguito dell’Accordo Stato/Regioni/Provincie Autonome del 07/07/2016, entrato in vigore dal 3 settembre 2016, i Soggetti, abilitati a svolgere le attività di Formazione e di Aggiornamento dei R.S.P.P./A.S.P.P. (di cui sopra) sono quelli riportati nell’Allegato A, Punto 2 del medesimo Accordo S/R.

In questo Allegato, figurano alla lettera “l” rispettivamente: “ Le Associazioni Sindacali dei Datori di Lavoro o dei Lavoratori comparativamente più rappresentative sul Piano Nazionale e gli Organismi Paritetici quali definiti dall’art. 2, lett. e), del D.Lgs. 81/08, limitatamente al settore di riferimento”.

COMPITI

Con l’art. 33 (D.Lgs. 81/08) vengono individuati i Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Professionali sui Luoghi di Lavoro, che consistono nel coadiuvare il Datore di Lavoro,rispettivamente nelle seguenti funzioni/attività:

  • nella individuazione dei fattori di Rischio/Pericolo Espositivo;

  • nella Valutazione dei Rischi;

  • nella individuazione e verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle misure adottate per la sicurezza e la Salubrità degli ambienti di Lavoro;

  • nella elaborazione delle misure preventive e protettive e dei relativi sistemi di controllo (Art. 33, comma 1, lett. b));

  • nella elaborazione delle procedure di Sicurezza (Art. 33, comma i , lett. c));

  • nella proposta di programmi di informazione e formazione dei Lavoratori (Art. 33, comma 1, lett. d));

  • nella proposta di delle modalità di partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni di cui all’Art. 35 (Art. 33, comma 1, lett.d));

  • nella fornitura ai Lavoratori delle informazioni di cui all’Art. 36 (Art. 33, comma 1, lett.f)).

Si sottolinea e precisa, che l’operato dei R.S.P.P./A.S.P.P. ha unicamente una Funzione Consultiva e Propositiva a disposizione del Datore di Lavoro, al quale compete la titolarità esclusiva degli obblighi in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro di cui all’art. 33 (D.Lgs. 81/08) – ( Servizio di Prevenzione e Protezione).

Il rapporto tra il R.S.P.P. ed il Datore di Lavoro, si svolge quindi secondo due direttrici distinte, costituite rispettivamente da:

-DIPENDENZA – intesa non in senso tecnico/giuridico, ma come Supporto/Avvalimento Professionale, considerato che il potere direttivo, gerarchico e di responsabilità, fa capo esclusivamente al Datore di Lavoro;

-COLLABORAZIONE – dovuta alla complessità tecnica degli adempimenti di pertinenza del Servizio di Prevenzione e Protezione.

-RESPONSABILITA’ – R.S.P.P. – Datore di Lavoro

La consolidata giurisprudenza vigente in materia è univoca nel considerare le funzioni del R.S.P.P., quali integrative del sistema Sicurezza Aziendale a supporto/collaborazione tecnica del Datore di Lavoro.

Il Soggetto che svolge le funzioni di R.S.P.P., è di fatto un Consulente del Datore di Lavoro, la cui Professionalità e fatta propria dallo stesso, che lo ha scelto e nominato, fermo restando che in alcuni casi il R.S.P.P.,

possa avere una propria responsabilità concorrente nel verificarsi di un evento lesivo.

L’Atto di designazione/nomina del R.S.P.P., da parte del Datore di Lavoro, non costituisce né equivale a conferimento di delega in materia antinfortunistica, come assentito da numerose sentenze tra cui (Cassazione Penale Sezione 20 maggio 2013 n° 21628; Cass. pen. Sez. IV del 17/12/2013, n° 49031, ed altre).

Ultimamente la Giurisprudenza (Cassazione penale, Sentenza n° 2406 del 18 Giugno 2017, non escludendo l’innegabile responsabilità del Datore di Lavoro, non esclude che sia ipotizzabile, nei confronti del R.S.P.P. una RESPONSABILITA’ PENALE CONCORRENTE, qualora lo

stesso agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi e discipline, omette di segnalare situazioni di rischio, inducendo il Datore di Lavoro a provvedere all’adozione di misure di prevenzione idonee ed adeguate a scongiurare il verificarsi di eventi lesivi.

In questo senso si è espressa la Cassazione Penale, nella sentenza n° 2406 di cui sopra , con la quale è stata confermata la responsabilità penale Concorrente nei confronti del R.S.P.P., in ordine all’omicidio colposo aggravato in danno di un dipendente.

Ancora, la Suprema Corte, ai sensi dell’Art. 113 del C.P.P., nei casi in cui l’evento lesivo sia derivato da alcuni suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, si pinge oltre la Responsabilità penale Concorrente, ponendo l’ipotesi che possa essere prospettabile una responsabilità anche esclusiva del R.S.P.P..

Una violazione, da parte del R.S.P.P., allorquando accertata, dei compiti di pertinenza di cui all’art. 33 (D.Lgs. 81/08), anche in relazione alle misure generali di tutela della Salute e Sicurezza dei Lavoratori di cui

all’art. 15 Capo III – SEZIONE I del D.Lgs. 81/08) determinano un profilo di COLPA SPECIFICA, Reato, che, ai sensi dell’art. 590, comma 5 del c.p.p., è perseguibile d’ufficio.

E’ opinione consolidata dei Giudici (come confermato da diverse sentenze anche della Suprema Corte), che, a prescindere dalla opinabilità della tesi secondo la quale il R.S.P.P. non sarebbe destinatario di norme antinfortunistiche, tutti i fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, sono considerati Reati perseguibili d’ufficio ai sensi dell’art. 590, comma 5 del codice di procedura penale indipendentemente dalla qualifica rivestita dall’imputato, non influendo sulla procedibilità valutazioni di carattere soggettivo.

In conclusione, la Suprema Corte (Cassazione Penale Sezione IV del 26/04/2010 n° 16134), ha rilevato che l’omissione di condotte doverose in relazione alle funzioni di R.S.P.P./A.S.P.P., costituiscono violazioni

all’interno del sistema antinfortunistico pertanto, ove da tali violazioni dovessero discendere infortuni sul lavoro o malattie professionali, questi sono configurabili in reati con concorso di colpa con l’aggravante della loro commissione configurati all’articolo 590, comma 5 ed articolo 589, comma 2 del codice di procedura penale.

Roma, 18/07/2019

CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”

Ing. Andrea RETUCCI