CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. AGGIORNATA Alla Legge n° 55/2019 del 17/06/2019 VERIFICA/VALIDAZIONE DEI PROGETTI PUBBLICI (Art. 26 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.)

Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 50/2016 (in vigore in data 19/04/2016), del Decreto Correttivo – D.Lgs. 56/2017) (recepimento della Legge Delega n° 11 del 28 gennaio 2016), ) e della Legge n° 55/2019 (conversione in Legge del D.L. Sblocca Cantieri – in vigore dal 17/06/2019)

L’Istituto della VERIFICA/VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

(essendo stati abrogati gli artt. 44 – 59 del D.PR. N° 207/2010),

E’ REGOLAMENTATO

rispettivamente dalle seguenti norme:

1)- Art. 26 – Nuovo Codice Appalti – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. – Legge n° 55/2019 D. – (Verifica Preventiva della Progettazione);

2)- Linee Guida ANAC N° 1 Revisione 2 (Delibera ANAC, n°417 del 15/05/2019 –

G.U. Serie Generale n° 417 del 15/05/19 Riguardante “Indirizzi Generali sull’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria – Punto VII – Verifica e Validazione della Progettazione”;

3)- Linee Guida n° 3 – Nomina, Ruolo e Compiti del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) per l’Affidamento di Appalti Pubblici” delibera ANAC n°1007 del 11/10/2017 – G.U. n° 260 del 07/11/2017, in vigore dal 22/11/2017).

4)- D.P.R. n° 207/2010 (Titolo II – Progettazione e Verifica del Progetto)

Artt. 14 – 43 (Ancora Vigenti).

– PREMESSA –

L’Attività di Verifica/Validazione, (anche con le Integrazioni/Correzioni introdotte dalla Legge n° 55/2019 entrata in vigore dal 17/06/2019), continua ad avere un ruolo ed una importanza centrale nel processo di Progettazione ed Esecuzione degli Appalti Lavori Pubblici, dal momento che rappresenta e costituisce essenziale Strumento di Prevenzione di errori e/o omissioni del Progetto, da cui conseguono sempre maggiori costi e tempi di realizzazione dell’Opera.

L’ATTIVITA’ DI VERIFICA/VALIDAZIONE, si espleta mediante le seguenti Procedure, costituite rispettivamente da:

A) ATTIVITA’ DI VERIFICA –

Attività Istruttoria e Controllo Livelli di Progettazione eseguita in Contraddittorio con il Progettista, tesa ad accertare la Rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alla Normativa Vigente.

B) ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE –

– Atto Formale a firma del RUP, che deve riportare:

a)- gli Esiti della Verifica riportati nel Rapporto Conclusivo Redatto e Sottoscritto dal Soggetto Verificatore, appositamente incaricato;

b) – gli Estremi del Documento di Verifica;

c)- le Eventuali Contro Deduzioni del Progettista.

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Legge n° 55/2019, l’Attività di Verifica/Validazione della Progettazione (rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 163/06 e da DPR N° 207/2010), COSTITUISCE ATTIVITA’

OBBLIGATORIA (per ogni progetto/contratto pubblico di Lavori) da eseguire prima dell’Inizio della Procedura di Affidamento dei Lavori (Pubblicazione del Bando di Gara).

Dette Nuove Disposizione (come sopra elencate) consentono il Recepimento della prima parte del Criterio contenuto all’art. n° 1, comma 1, lett. rr), della Legge Delega n° 11/2016, (da cui deriva il D.Lgs. 50/16) che prevedeva: revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema di validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione è competenza del RUP, nonché il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell’attività di validazione con quella di progettazione;

– al fine di incentivare l’efficienza e l’efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d’opera, è destinata la somma non superiore al 2% (per cento) dell’importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente inerenti: – alla programmazione della spesa per gli investimenti; – alla predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici; – di direzione dei lavori; – di RUP ovvero di DEC; – di Collaudo Tecnico Amministrativo; – di Verifica di Conformità della Progettazione; – di Collaudo Statico ove necessario per consentire l’esecuzione del Contratto nel rispetto dei Documenti a base di gara, dei tempi e costi prestabiliti, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione (Art. 113, comma 2)”.

MODALITA’ DI VERFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

Le Modalità di Verifica Preventiva della Progettazione, da parte della Stazione Appaltante, sono Regolamentate dalle Norme indicate in Premessa (Art. 26 – D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), nel rispetto dei seguenti obblighi:

1)- Ha luogo prima dell’inizio delle procedure di Affidamento dell’Appalto dei Lavori;

2)- Verifica la rispondenza degli Elaborati di Progetto e la loro Conformità alle Leggi Vigenti, ed in particolare accerta:

a)- la completezza della progettazione e la rispondenza ai documenti di cui all’Art. 23 del Codice (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.);

b)- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c)- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d)- i presupposti per la durabilità nel tempo;

e)- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

f)- la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti;

g)- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h)- l’adeguatezza dei prezzi unitari;

i)- la manutenibilità e la presenza del piano di monitoraggio delle opere, ove richiesta;

3)- Consiste principalmente nel controllo:

a)- dell’affidabilità della documentazione progettuale intesa come:

  • verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento attuate per la redazione del progetto;

  • verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, impiantistiche e di sicurezza;

b)- della completezza e adeguatezza della documentazione rispetto:

– alla corrispondenza dei nominativi dei progettisti e quelli titolari dell’affidamento/sottoscrizione dei documenti per le rispettive responsabilità;

  • all’esistenza di tutti gli elaborati previsti dalla documentazione propedeutica;

  • all’esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;

  • all’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito delle modifiche/varianti concordate;

c)- della leggibilità, coerenza, comprensibilità, ripercorribilità, in particolare:

leggibilità degli elaborati con riguardo all’utilizzazione del linguaggio convenzionalmente elaborato;

  • coerenza, comprensibilità, ripercorribilità delle informazioni contenute negli elaborati e nei calcoli effettuati;

  • coerenza delle informazioni e dei contenuti dei diversi elaborati;

d)- della compatibilità, intesa come:

rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli studi e dei documenti preliminari;

rispondenza delle soluzioni progettuali rispetto alla normativa di riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di funzionalità e fruibilità, di sicurezza delle persene connessa agli impianti tecnologici, di igiene, salute e benessere delle persone, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di sicurezza antincendio, di durabilità e manutenibilità, di coerenza dei tempi e dei costi e sicurezza e organizzazione del cantiere.

4)- Viene Eseguita dal Soggetto Verificatore appositamente incaricato in contraddittorio con il Progettista;

5)- Riguarda tutti i Livelli di Progettazione a prescindere dall’importo e da chi ne ha curato la Progettazione, che può essere affidata all’interno o all’esterno della Stazione Appaltante;

6)-Verifica, al fine di salvaguardare l’unità progettuale, prima dell’approvazione del progetto, la conformità del Progetto Esecutivo o definitivo rispettivamente al Progetto Definitivo o di Fattibilità;

7)- E’ Incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’Attività di Progettazione, del Coordinamento della Sicurezza, della

Direzione dei Lavori e delle Attività di Collaudo. Detto principio è obbligatorio per tutti i Soggetti Verificatori, siano essi esterni o interni alla Stazione Appaltante. Il RUP, per progetti di importo sotto la soglia di 1.000.000,00 €, può svolgere l’Attività di Verifica Preventiva solo nei casi in cui non abbia svolto le funzioni di cui sopra;

8)- Le Procedure di Affidamento all’esterno della Stazione Appaltante, avvengono secondo le modalità previste per i servizi di architettura e di ingegneria;

9)- Le Procedure di affidamento all’esterno della Stazione Appaltante, avvengono in modo unitario per tutti i livelli di progettazione, non verificati già all’interno, mediante selezione del Soggetto verificatore con un’unica gara per tutti i livelli e tutti gli ambiti;

10)- L’Incarico di Verifica è assimilabile ad un comune Appalto di Servizi Tecnici attinenti all’Architettura e all’Ingegneria (di cui all’Art. 31, comma 8) i cui Requisiti sono disciplinato dall’Istituto di Accreditamento dei Soggetti Verificatori, mediante il rilascio di apposito Attestato di Accreditamento IS0 17020: 2012.

Per l’Italia “ACCREDIA” è l’unico Organismo Nazionale autorizzato a rilasciare l’Accreditamento di un “ORGANISMO DI ISPEZIONE”.

ACCREDIA” che in base ad un proprio Regolamento RT07 (ai sensi della Norma UNI EN ISO/LEC 17020) definisce i requisiti che devono possedere gli Organismi di Ispezione (di tipo A-B-C) richiesti per svolgere Attività di Ispezione di parte terza, nel campo delle “costruzioni edili e industriale e progettazione associata nei seguenti settori di accreditamento:

  • costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;

  • opere impiantistiche industriali;

  • prodotti, componenti e servizi per le costruzioni relative alle seguenti tipologie ispettive:- ispezioni sulla progettazione delle opere; – ispezioni sull’esecuzione delle opere; – ispezioni sui prodotti e componenti per le costruzioni; – ispezioni sui servizi, per quanto applicabili ai settori di accreditamento in. oggetto

11)- Nei Bandi di gara, deve essere riportata tutta la documentazione connessa con l’attività di Verifica Preventiva, necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare una attenta valutazione delle implicazioni tecnico/temporali ed economiche connesse alla Verifica medesima;

12)- Il Rapporto Finale di Verifica, deve contenere: – le informazioni generali;

  • la metodologia ed i criteri di verifica; – la check list di presenza dei documenti;

  • la sintesi dei risultati delle verifiche effettuate; – l’elenco dei documenti

verificati; – l’elenco dei rapporti intermedi trasmessi alla stazione appaltante; – il parere finale unito alla sintesi ed alle raccomandazioni sul progetto verificato.

SOGGETTI ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell’art. 26, comma 6, (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), e delle Linee Guida ANAC – N°1 e N°3 (di cui in premessa), i Soggetti Abilitati a svolgere attività di Verifica Preventiva della Progettazione, sono i seguenti:

1)- RUP (Responsabile Unico del Procedimento) anche avvalendosi di Struttura di cui all’art. 31, comma 9. (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.), se non ha svolto funzioni di progettista;

– Art. 31, comma 9 – (D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.)

Le Stazioni Appaltanti, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, possono, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e del rispetto dei limiti previsti dalle vigenti normative, istituire una propria struttura stabile a supporto del RUP. anche alle dirette dipendenze del vertice della Pubblica Amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità nell’ambito della formazione obbligatoria, possono organizzare attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”.

2)- Organismi di Ispezione di “Tipo A”, Accreditati ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/ICE – 17020, Abilitati a Svolgere l’Attività di Verifica del Progetto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato).

Si definiscono – Organismi di Ispezione di “Tipo A (Linee guida ANAC n°1/19 punto 1.9 – lett.a) “L’Organismo indipendente dalle parti coinvolte;

  • che non deve far parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi sottoposti ad ispezione;

  • che né lui né il proprio personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità”.

3)- Organismo di Ispezione di “Tipo B”, costituito da una Unità Tecnica Interna alla Stazione Appaltante, Accreditato ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Abilitato a svolgere l’Attività di verifica del Progetto, ai sensi del Regolamento (CE), n° 765/2008, che può svolgere unicamente Servizi di Verifica a favore della propria Stazione Appaltante, previo una chiara e netta separazione di indipendenza e di imparzialità del personale impiegato per dette attività di verifica.

Si definisce Organismo di Ispezione di “Tipo B” (Linee guida ANAC n°1/19 punto 1.9

  • lett.b) L’Organismo;

  • che può svolgere servizi unicamente a favore della Stazione Appaltante di cui fa parte;

  • che prevede e stabilisce una chiara separazione delle responsabilità del proprio personale di ispezione dalle responsabilità del personale impiegato nelle altre funzioni;

  • che né lui né il proprio personale devono impegnarsi in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità”.

4)- Organismi di Ispezione di “Tipo C”, Accreditati UNI CEI EN ISO/ICE 17020, Abilitati a Svolgere l’Attività di Verifica del Progetto ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato).

Si definisce Organismo di Ispezione di “Tipo C” (Linee guida ANAC n°1/19 punto 1.9

  • lett.c) L’Organismo;

  • che può esser una struttura incardinata nell’ambito di organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione,

  • che deve disporre , all’interno dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di responsabilità, e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività;

  • che all’interno del proprio organismo richiede di una struttura tecnica autonoma demandata esclusivamente all’attività di verifica della progettazione”.

5)- Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 , Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da Progettisti Interni;

6)- Soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/16 – (Operatori Economici per l’Affidamento dei Servizi Attinenti all’Architettura e all’Ingegneria), dotati di Certificazione UNI EN ISO 9001 per Attività di Progettazione e per Attività di Verifica Progetto, svolte secondo le regole stabilite dalla Legge e dai Regolamenti ACCREDIA, (trattasi, per semplificare, di requisiti Aggiuntivi alla Certificazione ISO 9001, che ricalcano quelli della ISO 17020 degli Organismi Ispettivi).

In alternativa i Soggetti di cui all’art. 46, (ai fini dell’Abilitazione a svolgere Attività di Verifica Progetti) possono dotarsi della Certificazione ISO 17020 (come Organismo di Ispezione di Tipo “C”), ai sensi del Regolamento (CE) n° 765/2008.

PROCEDURE AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI VERIFICA PREVENTIVA A SOGGETTI ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE

L’Affidamento della Verifica Preventiva a Soggetti esterni alla Stazione Appaltante, avviene in modo unitario per tutti i livelli di Progettazione, non verificati già all’interno, tramite selezione del Soggetto Verificatore mediante un’unica gara per tutti i livelli e per tutti gli ambiti (architettonico, ambientale, strutturale, impiantistico, etc.) dei Progetti Appaltati.

Le procedure di affidamento sono quelle previste per i Servizi Tecnici di Ingegneria ed Architettura.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di affidamento del Servizio di Verifica, sono riferiti rispettivamente:

  • al fatturato globale per Servizi di Verifica, di Progettazione o di Direzione Lavori, realizzati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio, per un importo superiore a due volte quello stimato per la Verifica;

  • all’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni, di almeno due appalti di Servizi di Verifica di Progettazione o di Direzione Lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello in gara e di natura analoga allo stesso;

  • i bandi di gara devono contenere tutta la documentazione necessaria per permettere ai concorrenti di effettuare una attenta valutazione delle indicazioni tecnico/temporali ed economiche connesse con le attività di verifica del progetto posta a base di gara.

ATTIVITA’ DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

LA VALIDAZIONE:

1)- E’ Redatta dal RUP (Responsabile Unico del Procedimento);

2)- Fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del Soggetto Verificatore ed alle Eventuali Contro Deduzioni del Progettista;

3)- Deve Riportare, da parte del RUP, in maniera specifica eventuale dissenso sugli esiti riportati nel Rapporto di Verifica Finale redatto e sottoscritto dal Soggetto Verificatore Incaricato;

4)- Costituisce Dato/Elemento Essenziale del Bando di Gara o della Lettera di Invito per l’Affidamento dell’Appalto dei Lavori;

VALIDAZIONE – RESPONSABILITA’

1)- La Responsabilità della Validazione, in merito ai Contenuti dell’Attività di Verifica, Ricade, di fatto sul Soggetto Verificatore preposto alla stessa, sia esso esterno o interno alla Stazione Appaltante.

2)- La Responsabilità della Validazione, ricade sul RUP, nei casi di Redazione in Dissenso (motivando e giustificando la scelta fatta) rispetto agli Esiti riportati nel Rapporto Finale di Verifica.

3)- Il Verificatore Interno alla Stazione Appaltante ed il RUP, nei casi di Responsabilità (di cui ai casi 1 e 2 sopra menzionati), in quanto Pubblici Dipendenti, sono suscettibili a rispondere sia nell’ambito della Responsabilità Disciplinare che in quella di Danno Erariale.

4)- Le Linee Guida ANAC, ribadiscono, che l’Attività di VERIFICA della PROGETTAZIONE, Costituisce Importanza Centrale nell’ambito degli Appalti di Lavori Pubblici, dal momento che ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo capoverso (D.Lgs. 50/16 e ss,mm,ii.) Viene Sancito che “GLI ASPETTI PROGETTUALI CHE SONO STATI OGGETTO DI VERIFICA AI SENSI DELL’ART. 26, NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI

RISERVA” (Norma Sospesa fino al 31/12/2020, ai sensi dellìArt. 1, comma 10 della Legge n° 55 del 17/06/2019).

TABELLA SOGGETTI INTERNI e/o ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE, ABILITATI A SVOLGERE

ATTIVITA’ DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE

IN FUNZIONE DELL’IMPORTO DEI LAVORI

Importo dei Lavori

Strutture tecniche interne alla Stazione Appaltante

Soggetti Esterni

<1.000.000,00 di euro

1)- RUP anche avvalendosi della struttura di cui all’art. 31, comma 9 se non ha svolto funzioni di progettista;

-In caso di incompatibilità del RUP:

2)- organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;

3) Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di un sistema interno di controllo qualità, UNI EN 1SO 9001, Certificati da organismi Accreditati ai sensi del

regolamento (CE) N° 765/2008.

Organismi di Ispezione Abilitati (da Organismi Accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008) Incaricati a svolgere l’Attività di Supporto al RUP.

</= 1.000.000, di euro

<5.548.000 di euro

1)- Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;

2)- Uffici Tecnici Stazione Appaltante se il progetto è stato redatto da progettisti esterni;

3)- Uffici Tecnici Stazione Appaltante, dotati di sistema interno di controllo della qualità, conforme alla UNI EN ISO 9001 Certificato da Organismi Accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

1)- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai

sensi del regolamento (CE) 765/2008;

2)- Soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 9001 per attività di Progettazione e Verifica Progetto certificato da Organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n° 765/2008.

>/= 5.548.000 di euro

< 20.000.000

1)- Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;

1)- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai

sensi del regolamento (CE) 765/2008;

2)- Soggetti di cui all’art. 46,comma 1, del Codice, dotati di un sistema interno di controllo di qualità UNI EN ISO 9001 per attività di progettazione e Verifica progetto, certificato da Organismi accreditati ai sensi del regolamento (CE) n°

765/2008.

>/= 20.000.000 di

euro

1)- Organismo di Ispezione di tipo B, accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento /CE) n° 765/2008;

1)- Organismi di Ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai

sensi del regolamento (CE) 765/2008;

Roma, 11/07/2019

Consigliere Nazionale “Prima”

Ing. Andrea Retucci