– R.U.P. – (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) RUOLO/COMPITI/RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

– R.U.P. –

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)

RUOLO/COMPITI/RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

(D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.– D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

(Agg. alla legge n° 55/2019) – Linee guida ANAC n°3/2017)

Con l’entrata in vigore del “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Aggiornato dalla legge n° 55/2109), sono state apportate in MATERIA DI SICUREZZA SUI

LOOGHI DI LAVORO, due importanti novità costituiti rispettivamente da:

  1. -Applicazione del Modello Generale della Prevenzione costituito dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Testo unico per la Sicurezza),

anche nei casi in cui il Committente dei Lavori, Servizi e Forniture sia un Soggetto Pubblico;

  1. -Previsione in capo al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) di molteplici Compiti/Attribuzioni/Responsabilità in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro.

Allo stato, il Quadro Generale delle Attribuzioni/Compiti/Responsabilità in capo al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, è costituito e regolamentato dalle seguenti Norme Legislative: a)- D.Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.ii.;

b)- D.Lgs. n° 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici, (aggiornato alla Legge n° 55/2019)

c)- LINEE GUIDA ANAC N° 3 (Autorità Nazionale Anticorruzione) (Delibera n° 1007 del 11 ottobre 2017 – G.U. n° 26 del 07/11/2016

in vigore dal 21 Novembre 2017) (Nomina, Ruolo e Compiti del R.U.P. per l’Affidamento di Appalti e Concessioni).Con riferimento al Quadro Normativo (N°1 – D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla Sicurezza), il Legislatore ha previsto una

serie di disposizioni specifiche riguardanti, Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P in Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro, riassunti in termini riepilogativi nella seguente TABELLA N°1:

TABELLA N°1

QUADRO GENERALE

COMPITI/RUOLO/RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.

AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

D. LGS 81/08

QUADRO GENERALE ATTRIBUZIONE AL RUP

Regime generale della Sicurezza sul Lavoro negli Appalti.

Art. 26 D.Lgs.81/08.

L’Art. 26 definisce i Principi Generali, attribuendo al Committente,

anche Pubblico, una posizione di garanzia primaria, che comporta

l’assolvimento di vari obblighi (verifica dell’idoneità tecnico/professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi,

promozione della cooperazione del coordinamento, redazione del

DUVRI, etc.) delegabili al RUP (Responsabile Unico del

procedimento), nei casi Contratto Pubblico.

Principio di specialità della disciplina sugli appalti pubblici. Art. 26, comma 7 –

D.Lgs. 81/08

Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/2016, trovano applicazione

in materia di Appalti Pubblici, le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

Committente di

Opere Pubbliche.

Art. 89, comma 1, lett. b) – D.Lgs. 81/08

Nel caso di Opera pubblica, il Committente è il soggetto titolare del potere

decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto.

R.U.P. Responsabile dei Lavori.

Art. 89, comma 1, lett. c) –D.Lgs.

81/08

Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., il

R.U.P., assume l’incarico di Responsabile dei Lavori.

Notifica

Preliminare

Art. 99 D.Lgs.

81/08

Il Committente o il R.U.P., (nella qualità di Responsabile dei Lavori),

prima dell’inizio dei Lavori, trasmette all’ASL ed all’Ispettorato del

Lavoro (territorialmente competente), la Notifica Preliminare del

Cantiere elaborata conformemente all’Allegato XII, nonché gli

eventuali aggiornamenti nei casi previsti dall’art. 99, comma 1, del

D.Lgs. 81/08.

P.S.C. Obbligo di

trasmissione.

Art. 101, comma 1,

D.Lgs. 81/08.

Il Committente o il Responsabile dei Lavori (R.U.P.) deve trasmettere

il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) a tutte le imprese

invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. in vaso di

Appalto di opera Pubblica, si considera trasmissione la messa a

disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

Responsabilità del

Committente e del

RUP e rapporti

con CSP e CSE.

Art. 93 D.L.gs.

81/08

Il Committente

è esonerato dalle responsabilità connesse

all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al

RUP di responsabile del Lavoro. La designazione del CSP e del CSE,

non esonera il Committente o il RUP dalle responsabilità connesse alla

verifica dell’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1 ed

art. 92, comma 1, lett. a), b), c), ed e) del D.Lgs. 81/08.

Misure Generali

di tutela.

Art. 90, comma 1-

bis D.Lgs. 81/08

L’Osservanza di quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (Misure

generali di tutela) durante la progettazione dell’Opera avviene nel

rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. e al Progettista.

Articolo 93 – Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori – comma 1 –

Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse alladempimento degli obblighi limitatamente allincarico conferito al responsabile dei lavori”

– comma 2 –

La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per lesecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica delladempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).”

  • Art. 91- D.Lgs. 81/08 –

  • comma 1 –

Durante la progettazione dellopera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:”

-lett. a)-

redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sonodettagliatamente specificati nellALLEGATO XV”;

– lett. b) –

predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dellopera90, i cui contenuti sono definiti allALLEGATO

XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dellallegato II al documento UE 26 maggio 1993.

Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

  • Art. 92 – D.Lgs. 81/08 –

  • comma 1 – Durante la realizzazione dellopera, il coordinatore per lesecuzione dei lavori:

  • lett. a) –

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, lapplicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”;

– lett. b) –

verifica lidoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 100, assicurandone la coerenza con questultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui allarticolo 91, comma 1, lettera b), in relazione allevoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;”

– lett. c) –

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;”

– lett. e) –

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, lallontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per lesecuzione dà comunicazione dellinadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;

Con l’entrata in vigore del “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” (D.Lgs. 50/16 18/04/2016 Correttivo D.Lgs. 56/17 19/04/2017) e delle Linee Guida ANAC n°3/2017 –(Delibera n° 1007 dell’11/10/2017), i Compiti/Ruolo/Responsabilità del R.U.P., in Materia di Misure per la Tutela della Sicurezza e della Salute dei lavoratori sui Luoghi di Lavoro, vengono integrati, rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dal momento che lo stesso R.U.P. viene definito quale “COORDINATORE GENERALE” con Compiti di Alta Vigilanza sulle figure che operano in materia di Prevenzione.

Infatti:

  • ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/16 e dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, l’esecuzione dei Contratti aventi ad oggetto Lavori, Servizi e Forniture è diretta dal R.U.P., che oltre ad avere l’Onere del Controllo dei

Livelli di Qualità delle Prestazioni, deve contestualmente svolgere il Compito di Alta Vigilanza, consistente nell’accertare il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni affidate al Direttore di Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori, del C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) nonché del Collaudatore o Commissione di Collaudo;

  • ai sensi del punto 3.1 delle Linee Guida ANAC/2017, con riferimento al Compito di Alta Vigilanza da parte del R.U.P., viene stabilito che fermo restando quanto previsto rispettivamente: – dall’art. 31 del Codice (D.Lgs. 56/17) ( Ruolo e compiti del R.U.P. negli Appalti e nelle Concessioni); – da altre specifiche disposizioni del medesimo Codice; – dalla legge n° 241 del 7 agosto 1990 ( legge sul procedimento amministrativo), il R.U.P., VIGILA sullo Svolgimento delle Fasi di Progettazione, Affidamento e di Esecuzione di ogni singolo intervento e PROVVEDE a creare le condizioni affinchè il processo realizzato risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla Sicurezza ed alla Salute dei Lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Di seguito nella seguente “TABELLA 2”, sono riportati i Principali Compiti/Responsabilità del R.U.P., in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui luoghi di Lavoro, conseguenti all’entrata in vigore (21 Novembre 2017) delle LINEE GUIDA N° 3/2017.

TABELLA 2”

QUADRO GENERALE COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL R.U.P.

SECONDO LE LINEE GUIDA ANAC N°3/2017.

Linee Guida

ANAC N°

3/2017

QUADRO GENERALE

COMPITI/RESPONSABILITA’ DEL AL RUP

Nomina del

R.U.P.

Punto 2.1

Per ogni singola procedure di affidamento di un Appalto o di

concessione, le Stazioni Appaltanti, con atto formale del Dirigente (o

di altro soggetto responsabile dell’unità organizzativa) Individuano

un R.U.P. (Responsabile Unico del procedimento) per le fasi di

Programmazione, Progettazione, Affidamento ed Esecuzione.

Il R.U.P., svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti

dell’Amministrazione Aggiudicatrice.

Individuazione

del R.U.P.

Punto 2.2

Il R.U.P. è individuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31,

comma 1 del Codice (D.Lgs. 50/16) tra i dipendenti di ruolo addetti

all’unità Organizzativa inquadrati come Dirigenti o Dipendenti con

funzioni direttive.

In caso di carenza in organico dell’Unità Organizzativa, il R.U.P. è

individuato tra i dipendenti in servizio, con analoghe caratteristiche.

Requisiti del

R.U.P.

Punto 2.4

Il R.U.P., deve essere dotato di competenze Professionali adeguate

all’incarico da svolgere. Nel caso in cui sia individuato un RUP,

carente di requisiti richiesti, la Sazione Appaltante, affida lo

svolgimento di Supporto al RUP ad altri dipendenti im possesso dei

requisiti richiesti coerenti al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni

aventi le specifiche competenze richieste dal Codice e dalle Linee

Guida.

Qualifica di Ufficiale del R.U.P.

Il R.U.P., nell’esercizio delle sue funzioni è qualificabile come Pubblico Ufficiale. Le sue funzioni sono vietate a Soggetti che si

trovano nelle condizioni di Conflitto di Interesse (art. 42, comma 2 del Pubblico D.Lgs. 50/16), nonché a quelli che sono stati condannati, anche con

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del

Punto 2.3 Titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001 (peculato art. 314; malversazione a danno dei privati; art. 315; peculato mediante profitto dell’errore altrui, art. 316; concussione art. 317; etc.).

Dovere generale

di vigilanza del

R.U.P.

Punto 3.1

Il R.U.P. è tenuto a vigilare sullo svolgimento delle fasi di

Progettazione, Affidamento ed Esecuzione di ogni singolo

intervento e provvede a creare le condizioni affinchè il processo

relaizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi ed

ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione

programmata, alla sicurezza ed alla salute dei Lavoratori in

conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Requisiti,

Esperienza,

Formazione del

R.U.P.

Punto 4.1

Il R.U.P., deve essere in possesso di Specifica formazione

Professionale , soggetta a costante aggiornamento e deve avere

maturato un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di

attività analoghe a quella da realizzare in termini di natura,

complessità e/o importo dell’intervento, alternativamente:

a)- alle dipendenze di Stazioni Appaltanti nel ruolo di RUP o nello

svolgimento di mansioni nell’ambito Tecnico/amministrativo;

b)- nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo subordinato o di

consulenza in favore di imprese operanti nell’ambito dei Lavori

Pubblici o Privati.

R.U.P.

Corresponsione

Costi di Sicurezza

Punto 6.a

Il R.U.P., sentito il DD.LL. ed il CSE, verifica che l’Esecutore

corrisponda alle Imprese Subappaltatrici i Costi della Sicurezza

relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

R.U.P. Intervento

su Segnalazioni

del CSE

Punto 6.c

Il R.U.P., a seguito di segnalazioni/iniziative del C.S.E., sentito il

DD.LL., deve adottare gli atti di competenza.

Delega al R.U.P.,

in caso di lavoro

per il quale non è

obbligatorio il

P.S.C.

Punto 6.d

Il R.U.P., per Appalti Lavori per i quali non è prevista la

predisposizione del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento),

svolge, su delega del Soggetto di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs.

81/08 (obblighi connessi al contratto d’appalto), i compiti ivi previsti.

Il R.U.P.-

responsabile dei

Lavori , nomina il

C.S.P. ed il C.S.E.

Punto 6.e

Il R.U.P., assume il ruolo di responsabile dei Lavori ai fini del

rispetto delle Norme di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui

luoghi di lavoro e nello svolgimento di questo incarico richiede la

nomina del C.S.P e del C.S.E., ed

ha il

dovere di

vigilare sulle

relative attività.

Il R.U.P., nella fase di esecuzione dei lavori, avvalendosi del

DD.LL., sovraintende a tutte le attività finalizzate alla

realizzazione degli interventi affidati, assicurandosi che le stesse

siano svolte nell’osservanza delle disposizioni di Legge, in

particolare di quelle in materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro e

garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e

la qualità delle prestazioni.

R.U.P – Consegna

Lavori ed

integrazione

P.S.C.

Punto 6.f

Il R.U.P., prima della Consegna dei Lavori, deve tenere conto delle

eventuali proposte integrative del P.S.C. (Piano di Sicurezza e di

Coordinamento) formulate dagli Operatori economici, quando tale

piano sia previsto dal D.Lgs. 81/08.

R.U.P. gravi

violazioni –

Il

R.U.P.,

deve

trasmettere

agli

organi

competenti

dell’Amministrazione Appaltatrice, sentiti il DD.LL., la proposta del

Obbligo

trasmissione

provvedimenti

del C.S.E.

Punto 6.g

C.S.E., relativa a Sospensione, Allontanamento dell’Esecutore o di

Subappaltatori o di Lavoratori Autonomi dal cantiere o alla

risoluzione del contratto.

R.U.P. – Appalti

di servizi,

Forniture e

Concessioni di

Servizi.

Punto 7

Il R.U.P. svolge, in coordinamento con il direttore dell’Esecuzione se

nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione,

acquisendo e fornendo all’Organo competente dell’Amministrazione

Aggiudicatrice, per gli atti di competenza, dati, informazioni ed

elementi utili anche ai fini dell’applicazione delle penali, della

risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle

controversie, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 50/16, nonché ai fini

dello svolgimento delle attività di verifica delle prestazioni eseguite

con riferimento alle prescrizioni contrattuali.

Il R.U.P. compie, su delega del datore di lavoro committente, in

coordinamento con il direttore di esecuzione dove nominato, le azioni

dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione,

attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle

norme sulla Sicurezza de Salute dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)

– comma 1 _

Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all’articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la carenza nell’organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L’ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.”

– comma 2 –

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta.”

– comma 3 –

Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.”

– comma 4 –

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

  • lett-a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di

contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell’avviso di preinformazione;

  • lett.b)- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo

Determinati in coerenza alla coperturafinanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

-lett.c)-cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

-lett.d)-segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell’attuazione degli interventi;

-lett.e)-accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

  • lett. f)- fornisce all’amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell’attuazione dell’intervento, necessari per l’attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la

efficiente gestione economica dell’intervento;

  • lett.g)- propone all’amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti,

quando si rende necessaria l’azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

  • lett.h)- propone l’indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta,

assensi, comunque denominati;

  • lett.i)- verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Come evidenziato nella sopra riportata “TABELLA 2” – Quadro Generale RUOLO/COMPITI del R.U.P., appare evidente che allo stato si registra una ulteriore maggiore azione di Responsabilità da parte del

R.U.P., nel campo della Prevenzione in Materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro.

La Responsabilità del R.U.P., quale “Coordinatore Generale” in maPubblico, ragion per cui, come tale ha il compito (obbligo) di

controllare l’operato di tutte le figure operanti in cantiere, incluso in

particolare i compiti del C.S.E., con il quale svolge un Ruolo Strategicoteria antinfortunistica, riguarda tutte le fasi del processo dell’Appalto ai fini della Prevenzione degli Infortuni all’interno degli Appalti Pubblici.

Particolare interesse, riveste l’orientamento della Giurisprudenza in

merito, al Ruolo di GARANZIA del RUP in materia di Prevenzione sui Luoghi di Lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).

La Suprema Corte di Cassazione infatti, con sentenza n° 18102 del 10 Aprile 2017 (infortunio grave di un operaio durante le operazioni di restauro di una ringhiera – mancata nomina del C.S.E.), ha messo in evidenza i compiti e gli obblighi del R.U.P., in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori in un Appalto Pubblico.

In tema di Sicurezza sul Lavoro, ha affermato la Suprema Corte, sussiste a carico del R.U.P., una Posizione di GARANZIA, non solo nella fase di Progettazione dei Lavori, quando fa elaborare il P.S.C. (Piano di Coordinamento e di Sicurezza) ma anche durante il loro svolgimento, quando ha l’obbligo di sorvegliare sulla sua corretta applicazione.

Al R.U.P., è attribuito dalla legge , ha precisato la Suprema Corte, una Posizione di GARANZIA abbastanza ampia, comprendente l’esecuzione dei controlli non formali ma sostanziali ed incisivi in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sicchè a lui spetta pure accertare che il C.S.P. ed il C.S.E., adempiono agli obblighi attribuiti loro in tale materia.

Nel caso specifico (mancata dimostrazione di estemporaneità e imprevedibilità dei lavori che causarono l’infortunio), premesso:

  • che le operazioni rientravano nella sfera di controllo del R.U.P.;

  • che la presenza di più ditte operanti all’interno del cantiere richiedeva la nomina del C.S.E. (art. 90, comma 4 del D.Lgs. 81/08);

  • che la nomina del C.S.E., avrebbe, con elevata probabilità, consentito

di accertare tempestivamente e, quindi, d’impedire l’irregolare

esecuzione delle operazioni di rimozione del cancello che determinarono il crollo del recito;

la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso del R.U.P., confermando la sentenza della Corte d’Appello con la quale il Tribunale (ritenendo colpevole) aveva condannato il R.U.P., alla pena di giustizia e alle statuizioni civili risarcitorie in favore della persona offesa, in relazione al delitto di lesioni colpose gravi in

danno di un lavoratore con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortunio sul lavoro (art. 500, commi 1, 2 e 3 del C.P., in riferimento agli artt. 96, comma 1, lett. b), art. 159 ed art. 90, comma 4 de dD.Lgs. 81/08).

Alla luce di quanto sopra, appare, con l’entrata in vigore delle linee Guida ANAC n°3/2017 ( 21 Novembre 2017) abbastanza pesante il ruolo/compito del R.U.P. in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi da Lavoro, considerati, anche gli attuali stretti confini di non facile individuazione in termini di Responsabilità tra i diversi Soggetti proposti in tale ruolo dalla vigente normativa.

Roma, 20/11/2019

CONSIGLIERE NAZIONALE“PRIMA”

Ing. Andrea RETUCCI