Con l’entrata in vigore delD.M. n° 49 del 07/03/2018(entrato in vigore in data 30 Maggio 2018), recante “APPROVAZIONE LINEE GUIDA SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI (D.L.), DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.), DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) E DEL COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DIESECUZIONE
(C.S.E.), con l’art. 14,vengono riproposte tutte le disposizioni in Materia di Contabilità dei Lavori (già contenute negli abrogati Art. dal n° 178 al n° 202 del D.P.R. n° 207/2010 – Titolo IX – Contabilità dei Lavori).
Con il presente Articolo, si intende mettere in evidenza le novità/conferme/integrazioni (rispetto a quanto previsto dal previgente D.P.R. 207/10) in Materia di Documenti Contabili di competenza del Direttore dei Lavori per la gestione dei Contratti Pubblici di Lavori .
Art. 13 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO
Con detto Articolo 13 (D.M. – 49/18) vengono confermate e riproposte,(con alcune modifiche/integrazioni quanto già previsto dall’art. 180 del soppresso D.P.R. 207/10), le disposizioni in materia di contabilità dei Lavori.
Al Direttore dei Lavori, infatti, sono assegnate le Mansioni relative al controllo della spesa in merito all’esecuzione dell’opera oggetto dell’Appalto, mansioni che richiedono la redazione e gestione di Atti e Documenti necessari ed essenziali ai fini della corretta gestione del Contratto di Appalto da parte dell’Impresa Appaltatrice, consistenti rispettivamente:
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la gestione delle anticipazioni;
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la verifica delle posizioni assicuratrici;
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la compilazione/redazione del Giornale dei Lavori, dei libretti delle Misure, del registro di contabilità, degli Stati di Avanzamento Lavori, dei Certificati di Pagamento e del conto finale;
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la procedura di opposizione alle Riserve/Contestazioni e la relazione Riservata del Direttore dei Lavori;
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le modifiche e Varianti, l’Atto di Sottomissione o l’Atto Aggiuntivo;
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gli Avvisi ai Creditori;
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il Certificato di Regolare Esecuzione (o Certificato di Collaudo);
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il Saldo finale e lo Svincolo delle Garanzie.
Ferme restando le disposizioni in materia di lotta contro i ritardi di pagamento tra Imprese Appaltatrici e Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. n° 231 del 09/10/2012) nonché le norme contenute nella documentazione di gara e nel Contratto di Appalto (riguardanti i termini e lemodalità di pagamento all’Impresa Appaltatrice), compete al Direttore dei Lavori provvedere all’accertamento ed alla registrazione di tutti i fatti/azioni che producono spesa.
Art. 14 – DOCUMENTI CONTABILI
Con detto Articolo n° 14 (D.M. -49/18), vengono individuate le Tipologie di Documentazioni Contabili (in sostituzione/integrazione di quelle già contenute negli Artt. dal n° 181 al n° 198 del previgente ed abrogato D.P.R. n° 2017/2010), operanti per tutti i Contratti Pubblici di Lavori il cui Bando di Gara sia stato pubblicato a partire dal 30 Maggio 2018, costituite rispettivamente da:
a)- Giornale dei Lavori;
b)- Libretti di Misura delle18 Lavorazioni e delle provviste; c)- registro di Contabilità;
d)- Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.); E)- Conto Finale.
GIORNALE DEI LAVORI
Il Giornale dei Lavori,costituisce e rappresenta il Documento Contabile, in cui vene trascritto giornalmente tutto ciò che accade in cantiere e precisamente:
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l’ordine,il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
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la qualifica e il numero degli operai impiegati;
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l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
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l’elencodelle provviste fornite dall’Esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro di interesse tecnico/economico dei lavori, compresi gli eventuali eventi infortunistici;
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l’indicazionedelle circostanze e degli avvenimenti che possono influire sui lavori, comprese le osservazioni metereologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quant’altro ritenuto utile;
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le Disposizionidi Servizio e gli Ordini di Servizio disposti dal R.U.P. (Responsabile unico del procedimento) e dal D.L. (Direttore dei Lavori);
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le Relazioniindirizzate al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
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i Processi Verbalidi accertamento di fatti e di esperimento di prove;
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le Contestazioni,le Sospensioni e le Riprese dei Lavori;
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le Varianti,le Modifiche o aggiunte di Nuovi Prezzi.
Nella sostanza,il Giornale dei lavori, rappresenta il Documento Contabile in cui è riportata “la Vita del Cantiere”, le cui modalità di compilazione, responsabilità e contenuti costituiscono per il Direttore dei Lavori e per la Stazione Appaltante una concreta conoscenza dell’esecuzione dell’Opera.
Ancora il Giornale dei Lavori,costituisce e svolge un ruolo fondamentale ai fini del controllo Amministrativo Contabile, dal momento che in esso il Direttore dei Lavori deve accertare e registrare tutto ciò che produce spesa, al fine di garantire rispettivamente:
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il rilascio degli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) entro il termine fissato dal contratto e dai documenti diGara;
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l’emissione dei Certificati di Pagamento di Acconto (C. P.) da parte del Responsabile Unico del Procedimento(R.U.P.);
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controllare lo sviluppo deilavori;
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impartire tempestivamente le disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
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promuovere tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) opportuni provvedimenti in caso di deficienza difondi.
Considerato che con l’Art. 15 (D.M. 49/18) la Contabilità dei Lavori è previsto che avvenga mediante l’utilizzo di Strumenti elettronici specifici idonei a consentire ai protagonisti dell’Appalto, di documentare l’andamento dell’esecuzione dell’Opera, Autenticità e Sicurezza dei dati inseriti compresa la provenienza degli stessi da soggetti competenti edautorizzati.
I relativi SOFTWARE devono essere in grado rispettivamente di:
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supportare e garantire tutti gli attori dell’Appalto nella compilazione del giornale dei Lavori;
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consentire la compilazione in tempo reale in accordo con il principio di costante;
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consentire ai Soggetti/Figure autorizzate (D.L.- R.U.P. – C.S.E. -, etc.) di compilare il Giornale dei Lavori per le attività di competenza, quali: – Annotazioni; Verbali; Atti; Relazioni; Ordini di Servizio; Fotografie;etc..
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consentire la possibilità di registrare le annotazioni direttamente in cantiere;
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consentire agli Attori Abilitati di monitorare l’andamento del Cantiere in tempo reale;
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garantire l’Autenticità e la Sicurezza deiDati.
LIBRETTO MISURE DELLE LAVORAZIONI E PROVVISTE
Il Libretto di Misura delle Lavorazioni e delle provviste,costituisce il documento Contabile dove vengono riportate le quantità (misurazioni) e classificazione delle singole lavorazioni eseguite. Detto Documento è redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori (D.L.), al quale compete l’onere dell’acquisizione della sottoscrizione da parte dell’Appaltatore/Esecutore (o Tecnico da questi delegato) che ha assistito (di volta in volta) al rilevamento delle relative misurazioni.
Nei casi di lavori o Somministrazioni su fattura, il Direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Per i Contratti a Corpo, il Direttore dei Lavori, registra su apposito Libretto di Misura (in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori -S.A.L.) e per ogni categoria di lavorazione eseguita, la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della medesima, rilevabile dal contratto.
Per tale tipo di contratto, di fatto si registrano, per ogni categoria di Lavorazione, non misure ma percentuali di avanzamento. Sostanzialmente, il
D.M. N° 49/18, conferma quanto contenuto negli Artt. dal n° 184 al n° 186 (del D.P.R. n° 207/2010), fatta eccezione rispettivamente :
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Art. 185 –comma2:
“L’Esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedere edeve firmare subito dopo il Direttore dei Lavori. Se l’Esecutore rifiutadipresenziare alle misure o di firmare i Libretti o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i Libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.”
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Art. 186 – comma 1 –secondo capoverso-
“Le fatture cosi verificate e, ove necessario rettificate, sono pagate all’esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte equietanzate,”
REGISTRO DI CONTABILITA’
Il Registro di Contabilità,è il Documento contabile che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera oggetto del contratto, in quanto
a ciascuna quantità di lavorazione eseguita e registrata nel Libretto delle misure, vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in moda tale da determinare l’avanzamento dei lavori non solo sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo naturato dall’Esecutore/Appaltatore.
Il Registro di Contabilità,viene redatto e conservato dal Direttore dei Lavori ed è sottoposto all’Appaltatore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.). Con l’entrata in vigore del
D.M. n° 49/18, (operativo per i bandi di gara pubblicati dal 30 maggio 2018), in sostanza vengono confermati i contenuti formali di cui all’Art. n° 188 (del DPR n° 307/2010), mentre non è stata riproposta (in quanto abrogata) la previgente disciplina relativa ai termini perentori, la forma ed il contenuto delle Riserve/Contestazioni dell’Appaltatore, le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, la procedura per la gestione delle Contestazioni Tecniche da parte del direttore dei Lavori, che il DPR n° 207/2010 contemplava rispettivamente negli Artt. 190 – 191 – 201 e165.
Di contro, l’Art. n° 9 (D.M. n° 49/18) stabilisce che la Gestione delle Contestazioni su aspetti Tecnici e delle Riserve, il Direttore dei Lavori deve attenersi alla relativa disciplina prevista dalla Stazione Appaltante e riportata nel Capitolato d’Appalto, fermo restando l’onere da parte dell’Appaltatore di iscrivere le Riserve sui Verbali di Consegna,di Sospensione e Ripresa dei Lavori e sul Registro di Contabilità, nonché la loro conferma, a pena decadenza, sul Conto Finale.
STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI (S.A.L.)
Lo Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.),ricavato dal registro di Contabilità,riassume ai fini del pagamento di una rata di acconto, tutte le
lavorazioni e somministrazioni eseguite dall’inizio dell’Appalto ed è rilasciato nei termini e modalità indicate nella Documentazione di Gara e del Contratto di Appalto.
Detto Documento,redatto dal Direttore dei Lavori, viene trasmesso immediatamente al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), che previo verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, emette il relativo Certificato di Pagamento, che invia alla Stazione Appaltante per l’emissione del Mandato di Pagamento.
Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è annotato nel Registro di Contabilità.
CONTO FINALE DEI LAVORI
Il Conto Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, a seguito del rilascio da parte del medesimo del certificato di Ultimazione dei Lavori, viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento, unitamente ad una Relazione in cui sono descritte le vicende relative all’esecuzione dei Lavori oggetto dell’Appalto.
Il Conto Finale dei Lavori,deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, il quale all’atto della sottoscrizione è obbligato, rispettivamente:
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a non iscrivere domande/riserve/contestazioni aventi per oggetto o per importo , diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità, durante lo svolgimento dei Lavori;
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a confermare (a pena decadenza) le domande/riserve/contestazioni già iscritte negli atti Contabili, le quali non siano intervenute la Transazioni (Art. 280 del codice) o l’Accordo Bonario (Art. 205 delCodice).
Nei casi in cui, il Conto Finale dei Lavori, no è sottoscritto dall’Appaltatore entro i termini assegnai (non superiori a gg.30), lo stesso si ritiene definitivamente accettato.
Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) a seguito della sottoscrizione del Conto Finale dei Lavori da parte dell’Appaltatore, entro i successivi 60 gg., redige una propria Relazione Finale Riservata, nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande/riserve e contestazioni dell’Appaltatore, per le quali non sono intervenute la soluzione della Transazione o dell’Accordo Bonario.
Al Conto Finale dei Lavori, il Direttore dei Lavori ha l’onere di allegare la seguente documentazione:
–il Verbale o i Verbali di Consegna dei Lavori;
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gli Atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi all’Appaltatore;
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gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e registrazione;
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gli ordini di Servizio impartiti;
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la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni o accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell’Appaltatore non ancora definite;
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i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative cause;
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gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
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i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
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le richieste di proroga e le relative determinazioni del responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. n° 107, comma 5, del Codice;
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gli atti contabili,ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;
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tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo tutte le notizie
Roma, 05/11/2018
CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”
Ing. Andrea RETUCCI