APPALTI PUBBLICI LAVORI STATO DI EMERGENZA –COVID-19-
(Delibera Consiglio Dei Ministri del 31/01/2020 –G.U. n°26 del 01/02/2020)
INDICAZIONI OPERATIVE AGGIORNAMENTO P.S.C. – MAGGIORI COSTI ONERI DI SICUREZZA
A seguito della Dichiarazione dello Stato di Emergenza, da parte del Consiglio dei Ministri (Delibera del 31/01/2020 – G.U. n° 26 del 01/02/2020) e del D.P.C.M. 11/03/2020 (e successivi), conseguenti all’Emergenza legata alla diffusione del VIRUS – COVID -19-, diverse sono le indicazioni in Materia di Appalti Pubblici, che causa la conseguente Sospensione delle Procedure Amministrative/Lavorative, RICHIEDONO di Concrete ed Esaustive Risposte da parte degli Organi Competenti.
Le Problematiche Interessate in Materia di Appalti Pubblici Lavori, sono diverse, tra le quali a titolo di esempio:
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Proroga Tecnica relativa alla durata dei Contratti in Corso di Esecuzione ed in Fase di Affidamento;
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Modalità Tecnico/Amministrative relative alla Individuazione di Misure Operative Anti COVID-19- a Difesa e Tutela dei Lavoratori impegnati nei Luoghi di Lavoro;
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Modalità di Attuazione delle Misure Anti –COVID-19- a Difesa della Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
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Modalità Tecnico/Operative relative alla determinazione dei Costi relativi alle Misure Integrative Anti COVID-19- in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori Previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
Con questo articolo (in continuazione degli Articoli precedenti “Gestione/Raccomandazioni a seguito del –COVID-19- del 30/aprile 2020”; – “Indicazioni Operative/Linee Guida “Misure Anticontaggio –COVID-19- da Adottarsi nei Cantieri Edili – del 15 maggio 2020”) vengono Esposte Alcune Tematiche conseguenti al -COVID-19-, relative al Settore degli Appalti Pubblici di Lavori, con particolare attenzione riguardanti rispettivamente:
-Modifica/Aggiornamento P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
-Modalità di Determinazione dei Soggetti a cui Imputare i Costi Aggiuntivi Misure Anti .COVID-19-
MODIFICA/AGGIORNAMENTO P.S.C.
L’Ordinamento Vigente in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, è rappresentato dal “Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Norme Complementari – (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).”
Le Norme in esso contenute al – Titolo IV – Cantieri Temporanei e Mobili” Costituiscono Garanzia e Tutela della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori Occupati nei Cantiere Edili Temporanei e Mobili, Norme che sono Contenute/Riportate nel P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento).
Il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento) – (Leggere Articolo “Prima del 11/02/2020 – Redazione/Contenuti/Gestione”), è un Documento, redatto ai sensi dell’Art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., che prevede sommariamente:
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E’ Specifico per ogni Cantiere Temporaneo e Mobile, nonché redatto conformemente alle Prescrizioni di cui all’Art. 15;
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E’ Redatto dal C.S.P. (Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione);
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E’ Costituito da una Relazione Tecnica, nella quale sono riportate, tra l’atro, le Prescrizioni Correlate alla Complessità dell’Opera da Realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di Costruzione, Atte a Prevenire e Ridurre i Rischi per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
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Contiene dei Contenuti Minimi, stabiliti dall’ALLEGATO XV (punto 2) costituiti rispettivamente:
a). Individuazione e Descrizione dell’Opera;
b)-Identificazione delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori Autonomi;
c)-Organigramma del Cantiere;
d)-Individuazione, Analisi dei Rischi relativi al Cantiere;
e)-Organizzazione del Cantiere;
f)-Individuazione Rischi in riferimento alle Lavorazioni;
g)-Individuazione Interferenze tra le Lavorazioni:
h)-Individuazione di Procedure Complementari e di Dettaglio da Esplicitare nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza);
i)-Individuazione di Misure di Coordinamento e di Gestione relative all’Uso Comune di Apprezzamenti, Attrezzature, Mezzi e Servizi di Protezione Collettiva;
l)-Determinazioni relative alle Disposizioni per la Consultazione degli R.L.S. (Responsabili dei Lavoratori per la Sicurezza)
m)-Determinazioni relative all’Organizzazione del servizio di Primo Soccorso, Antincendio ed Evacuazione Lavoratori;
n)-Individuazione Elenco degli Elaborati Obbligatori;
0)-Determinazione Costi della Sicurezza
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Contiene, l’Indicazione della Stima dei Costi della Sicurezza, come definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. (Contenuti Minimi dei Piani di Sicurezza e Coordinamento, nei Cantieri Temporanei e Mobili);
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Contiene, la Stima Analitica, distinta per singole voci a corpo o a misura, dei Costi Congrui delle Misure di Sicurezza adottate,
basati ad elenchi prezzi standard o su prezzari o listini ufficiali, vigenti nell’area interessata;
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Prevede che le singole voci dei Costi della sicurezza, siano calcolate con riferimento al loro utilizzo per il cantiere interessato e comprendente la posa in opera, il successivo smontaggio, la manutenzione e l’eventuale ammortamento;
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Prevede che il Costo Complessivo della Sicurezza, sia compreso nell’Importo Totale dei Lavori ed Indicati nel Quadro Economico Generale, come Costo non Soggetto a Ribasso d’Asta nelle Offerte proposte dalle Imprese partecipanti all’Appalto;
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Prevede, che la liquidazione dei Costi della sicurezza, di spettanza dell’Ente Appaltante, sia liquidata in base al S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), previa approvazione dal parte del C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione).
Per ogni Appalto, il Datore di Lavoro delle Imprese Esecutrici ed i Lavoratori Autonomi, hanno l’Obbligo di attuare quanto previsto nel P.S.C., oltre a quanto contenuto nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) redatto da loro medesimi.
In fase di esecuzione dei Lavori, compete al C.S.E. (Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione) Controllare/Verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, contenute nel P.S.C. e nel P.O.S., da parte delle Imprese Esecutrici e dei Lavoratori Autonomi.
Compete invece al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), in qualità di responsabile dei Lavori, Garantire:
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il rispetto delle Norme sulla sicurezza e Salute dei Lavoratori sui Luoghi di Lavoro;
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la verifica, che il P.S.C. sia adeguato alla Normativa Vigente (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.);
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la garanzia, avvalendosi del D.L. (Direttore dei Lavori), e del
C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione), che le attività finalizzate alla realizzazione degli interventi in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, vengano svolte nell’osservanza delle disposizioni di legge;
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la garanzia, sul rispetto dei tempi di esecuzione nonché della qualità delle prestazioni, previsti nel contratto d’Appalto.
Con riferimento a quanto disposto dalle Normative vigenti in materia di Appalti Pubblici di Lavori Edili (come sopra riportato), si Desume, che in merito alle Misure di Sicurezza nei Cantieri Edili Temporanei e Mobili conseguenti al COVID – 19 -, Compete al R.U.P., Adottare le Misure Opportune/Adeguate di Aggiornamento del P.S.C..
Di fatto, il P.S.C., ESSENDO un Documento del Contratto d’Appalto (Art. 100, coma 2 – D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii), in fase di Esecuzione dei Lavori, può essere modificato solo su disposizione del R.U.P., nel rispetto delle Procedure previste dall’Art. 106 (Modifica dei Contratti durante il Periodo di Efficienza – del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
La Modifica/Aggiornamento del P.S.C., conseguente al COVID- 19- DISPOSTA dal R.U.P. (di cui sopra), viene eseguita secondo le Due Seguenti Modalità.
1). Contratto di Appalto in Corso di Svolgimento
In questo caso, il R.U.P., il Dirigente, il Direttore dei Lavori ed il
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(ciascuno per quanto di competenza) emettere i richiesti Provvedimenti Amministrativi necessari per predisporre ed Approvare apposita Perizia di Variante, finalizzata all’Adeguamento- Aggiornamento del P.S.C..
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2)- Contratto di Appalto in Fase di Affidamento
In questo caso, il R.U.P., ha la possibilità di Attuare l’Adempimento dell’Adeguamento/Aggiornamento del P.S.C., secondo due diverse modalità, costituite rispettivamente:
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2a)- Annullamento in Auto Tutela dell’intera Procedura di Gara, con la motivazione di Adeguamento/Aggiornamento del P.S.C. alle Prescrizioni sopravvenute a seguito del –COVID-19;
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2b)- Proseguimento della Procedura di Gara, con l’impegno da parte della Stazione Appaltante, che all’atto della Sottoscrizione del Contratto di Appalto con L’impresa risultata Affidataria, sarà Allegato un Nuvo P.S.C., adeguato alle prescrizioni – COVID-19- Si specifica, che questa seconda soluzione, considerato che l’importo relativo agli Oneri di Sicurezza (riportati nel P.S.C.) non sono suscettibili di ribasso d’asta, è da considerare LEGITTIMA, dal momento che NON INCIDE nel Condizionamento dell’Offerta Economica da parte delle Imprese
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partecipanti al bando di gara.
DETERMINAZIONE DEI SOGGETTI A CUI IMPUTARE I COSTI AGGIUNTIVI MISURE ANTI -COVID-19-
Considerato che il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento):
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Rappresenta uno dei Principali Cardini di Tutela della Sicurezza e Salute dei Lavoratori nei Cantieri Edili Temporanei e Mobili;
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Costituisce Parte Integrante del Contratto di Appalto:
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Individua e Contabilizza tutti gli Oneri e Costi della Sicurezza, Calcolati secondo quanto previsto al Punto 4 dell’ALLEGATO XV (del D.Lgs, 81/08 e ss.mm.ii.), compresi nell’Importo Totale dell’Opera a Carico dell’Ente Appaltante;
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La Individuazione del Soggetto a cui Imputare il Costo Aggiuntivo conseguente al – COVID-19- è’ Regolamentata dall’Art. 106, comma 1, lett. c) –(del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
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(Modifica di Contratti Durante il Periodo di Efficacia), che stabilisce rispettivamente:
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“Le Modifiche, nonché le Varianti, dei Contratti di Appalto in Corso di Validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della Stazione Appaltante cui il RUP dipende”.
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“I Contratti di Appalto nei Settori ordinari e nei Settori Speciali (fatto salvo quanto previsto dal comma 7, per gli Appalti Ordinari), possono essere modificati senza una nuova procedura di Affidamento nei casi in cui:
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a)- “la Necessità di Modifica è determinata da Circostanze Impreviste ed Imprevedibili per l’Amministrazione Aggiudicatrice. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la Denominazione di Varianti in Corso d’Opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od Enti preposti alla tutela di interessi vincolanti;
b)- la modifica non altera la natura generale del Contratto.
c)- tali Modifiche, denominate Varianti in Corso d’Opera, non superano il limite del “50% del valore iniziale del contratto”.
Per tutto quanto sopra esposto,
SI DESUME
che qualsiasi Integrazione/Adeguamento in Termini di Costi, riferiti alle MISURE di Prevenzione Anti –COVID -19- sono da Considerasi a Carico della Stazione Appaltante, la quale è tenuta ad attivare quanto richiesto dalla Normativa Vigente in materia di Appalti Pubblici di Lavori (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).
Lecce 15/05/2020
CONSIGLIERE NAZIONALE “PRIMA”
Ing. Andrea RETUCCI